(Convenzione - art. 43)
                            Articolo 43. 
Obblighi imposti dal  diritto  internazionale  indipendentemente  dai
                              trattati 
 
  La nullita', l'estinzione o la denuncia di un trattato,  il  ritiro
di una delle parti o la sospensione dell'applicazione  del  trattato,
quando siano dovute all'applicazione della  presente  convenzione  od
alle disposizioni del trattato, non pregiudicano  in  alcun  modo  il
dovere di uno Stato di adempiere ogni obbligo che sia  enunciato  nel
trattato, al quale sia soggetto in  base  al  diritto  internazionale
indipendentemente dal trattato stesso.