(Regolamento - art. 63)
                               Art. 63 
 
  1.  -  Nell'applicazione  delle  misure   previste   dal   presente
Regolamento,   le   Autorita'   sanitarie   terranno   conto    della
presentazione di un certificato  valido  di  vaccinazione  contro  il
colera. 
  2. - Il vaccino anticolerico utilizzato per la  vaccinazione  delle
persone che effettuino un viaggio internazionale dovra' soddisfare le
norme stabilite dall'Organizzazione. 
  3. - In occasione dell'arrivo da una zona infetta  di  una  persona
che  effettui  un  viaggio  internazionale,  durante  il  periodo  di
incubazione, le Autorita' sanitarie potranno  applicare  le  seguenti
misure: 
    a) se tale persona e' in possesso di  un  certificato  valido  di
vaccinazione  contro  il  colera,  essa  puo'  essere  sottoposta   a
sorveglianza per un periodo che non puo' superare i cinque  giorni  a
decorrere dalla data di partenza dalla zona infetta; 
    b) se tale persona non e' munita del  suddetto  certificato  essa
potra' essere isolata per un periodo di pari durata  a  quello  sopra
indicato. 
  4. -  Ogni  Amministrazione  sanitaria  puo'  applicare  le  misure
previste nel presente articolo, sia che l'infezione  colerica  esista
oppure no sul suo territorio.