Art. 65 1. - All'arrivo di una nave o aeromobile infetto, le Autorita' sanitarie possono applicare le seguenti misure: a) sorveglianza dei passeggeri o membri dell'equipaggio muniti di un certificato valido di vaccinazione contro il colera e isolamento di chiunque altro lasci la nave per non oltre cinque giorni a decorrere dalla data dello sbarco; b) disinfezione: i) dei bagagli delle persone infette o sospette; ii) di tutti gli altri oggetti, quali effetti letterecci o biancheria usata, e di qualsiasi altra parte della nave o dell'aeromobile ritenuti infetti; c) disinfezione e svuotamento delle riserve di acqua di bordo considerate contaminate e disinfezione dei serbatoi d'acqua. 2. - E' proibito lasciar defluire o svuotare rifiuti biologici umani, acque, comprese quelle di stiva e materiali residui, nonche' qualsiasi sostanza ritenuta contaminata, se non dopo una disinfezione preliminare. Le Autorita' sanitarie saranno responsabili della loro eliminazione in condizioni igieniche soddisfacenti.