(Regolamento - art. 65)
                               Art. 65 
 
  1. - All'arrivo di una nave  o  aeromobile  infetto,  le  Autorita'
sanitarie possono applicare le seguenti misure: 
    a) sorveglianza dei passeggeri o membri dell'equipaggio muniti di
un certificato valido di vaccinazione contro il colera  e  isolamento
di chiunque altro lasci  la  nave  per  non  oltre  cinque  giorni  a
decorrere dalla data dello sbarco; 
    b) disinfezione: 
      i) dei bagagli delle persone infette o sospette; 
      ii) di tutti gli altri  oggetti,  quali  effetti  letterecci  o
biancheria  usata,  e  di  qualsiasi  altra  parte   della   nave   o
dell'aeromobile ritenuti infetti; 
    c) disinfezione e svuotamento delle riserve  di  acqua  di  bordo
considerate contaminate e disinfezione dei serbatoi d'acqua. 
  2. - E' proibito lasciar  defluire  o  svuotare  rifiuti  biologici
umani, acque, comprese quelle di stiva e materiali  residui,  nonche'
qualsiasi sostanza ritenuta contaminata, se non dopo una disinfezione
preliminare. Le Autorita' sanitarie saranno responsabili  della  loro
eliminazione in condizioni igieniche soddisfacenti.