(Regolamento - art. 66)
                               Art. 66 
 
  1. - All'arrivo di una nave o aeromobile sospetto, potranno  essere
applicate ad esso, da parte  delle  Autorita'  sanitarie,  le  misure
previste alle lettere b) e c) del paragrafo 1 nonche' al paragrafo  2
dell'art. 65. 
  2. - Inoltre, e senza alcun pregiudizio per le misure previste alla
lettera b) del paragrafo  3  dell'art.  63,  i  passeggeri  o  membri
dell'equipaggio che lascino  la  nave  possono  essere  sottoposti  a
sorveglianza per cinque giorni al massimo a decorrere dalla  data  di
arrivo.