Art. 67 La nave o l'aeromobile cessera' di essere considerato infetto o sospetto allorche' le misure prescritte dall'Autorita' sanitaria, conformemente all'art. 39 e agli art. 65 e 66, a seconda del caso, siano state dovutamente eseguite. La nave o aeromobile e' da quel momento ammesso alla libera pratica.