(Regolamento - art. 67)
                               Art. 67 
 
  La nave o l'aeromobile cessera' di  essere  considerato  infetto  o
sospetto allorche' le  misure  prescritte  dall'Autorita'  sanitaria,
conformemente all'art. 39 e agli art. 65 e 66, a  seconda  del  caso,
siano state dovutamente eseguite. La nave o  aeromobile  e'  da  quel
momento ammesso alla libera pratica.