Art. 69 Se all'arrivo di un treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto, si verifica un caso di colera, le Autorita' sanitarie potranno applicare le seguenti misure: a) sorveglianza dei passeggeri o membri dell'equipaggio muniti di certificato di vaccinazione valido contro il colera e isolamento di qualsiasi altra persona che lasci la nave per cinque giorni al massimo a decorrere dal momento dell'arrivo; b) disinfezione: i) dei bagagli della persona infetta e, se necessario, dei bagagli di ogni persona sospetta; ii) di qualsiasi altro oggetto, come effetti letterecci o biancheria usata, e di ogni altra parte del treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto considerato contaminato.