(Regolamento - art. 69)
                               Art. 69 
 
  Se all'arrivo di un  treno,  veicolo  stradale  o  altro  mezzo  di
trasporto, si verifica un caso  di  colera,  le  Autorita'  sanitarie
potranno applicare le seguenti misure: 
    a) sorveglianza dei passeggeri o membri dell'equipaggio muniti di
certificato di vaccinazione valido contro il colera e  isolamento  di
qualsiasi altra persona che  lasci  la  nave  per  cinque  giorni  al
massimo a decorrere dal momento dell'arrivo; 
    b) disinfezione: 
      i) dei bagagli della persona  infetta  e,  se  necessario,  dei
bagagli di ogni persona sospetta; 
      ii) di qualsiasi  altro  oggetto,  come  effetti  letterecci  o
biancheria usata, e di ogni altra parte del treno, veicolo stradale o
altro mezzo di trasporto considerato contaminato.