(Regolamento - art. 70)
                               Art. 70 
 
  1. - All'arrivo di una nave o aeromobile infetto o sospetto,  o  di
un treno, veicolo stradale o altro mezzo di  trasporto  a  bordo  del
quale si sia verificato un caso di colera,  o  ancora  di  una  nave,
aeromobile, treno,  veicolo  stradale  o  altro  mezzo  di  trasporto
proveniente  da  una  zona  infetta,  l'Autorita'  sanitaria   potra'
prelevare dei campioni e far effettuare esami culturali di  qualsiasi
alimento compreso pesce, crostacei, frutti di mare, verdure, frutta e
bevande, a meno che tali alimenti o bibite  non  siano  contenuti  in
recipienti ermeticamente  sigillati  e  le  Autorita'  sanitarie  non
abbiano motivo di ritenerli  contaminati;  essa  potra'  impedire  lo
scarico o procedere alla requisizione di ogni sostanza di tale genere
che venga trovata contaminata. Ove si sia proceduto  alla  rimozione,
saranno adottate misure per evitare ogni pericolo di contaminazione. 
  2. - Nel caso  in  cui  alimenti  o  bevande  destinate  ad  essere
scaricate facciano parte di un carico trasportato nella stiva di  una
nave o nel compartimento di un aeromobile riservato  al  nolo,  o  si
trovino in un contenitore,  solo  l'Autorita'  sanitaria  portuale  o
aeroportuale in cui deve avvenire lo scarico puo'  far  procedere  al
loro prelevamento. 
  3. - Il comandante di un aeromobile o il capitano di una nave hanno
sempre il diritto di esigere  il  prelevamento  di  tali  alimenti  o
bevande.