ARTICOLO 62 FIRMA E DEPOSITO 1. Il presente Accordo sara' depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite (qui di seguito citato come il "Depositario") e rimarra' aperto alla firma dei Governi elencati nell'allegato A al presente Accordo fino al 14 novembre 1969. 2. Nel caso di Territori nella regione che non siano totalmente responsabili per la gestione delle loro relazioni internazionali ed ove il Governo dello Stato responsabilie per la gestione delle relazioni internazionali del Territorio non firmi, ratifichi, o aderisca al presente Accordo in suo favore, detto Territorio presentera' al momento di firmare o di aderire al presente Accordo, ai sensi dell'Articolo 63, uno strumento emesso dal Governo dello Stato responsabile per la gestione delle relazioni internazionali di detto Territorio in cui si confermi che quest'ultimo ha l'autorita' di concludere il presente Accordo e di assumere diritti ed obbligazioni da questo derivanti. 3. Il Depositario trasmettera' copie autenticate del presente Accordo a tutti i firmatari ed altri Stati e Territori che diverranno membri della Banca.