(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 63)
                             ARTICOLO 63 
RATIFICAZIONE, ACCETTAZIONE, ADESIONE ED ACQUISIZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI MEMBRO 
1.  (a)  il  presente  Accordo  sara'  soggetto  a  ratificazione   o
accettazione  dei  firmatari.  Gli  strumenti  di   ratificazione   o
accettazione saranno depositati presso il Depositario  dai  firmatari
entro il 30  aprile  1970.  Il  Depositario  notifichera'  gli  altri
firmatari di ciascun deposito e sulla sua data. 
(b) Un firmatario il cui strumento di  ratificazione  o  accettazione
venga depositato prima della, o alla, data in cui il presente Accordo
entra in vigore, diverra' membro della Banca  in  tale  data,  ed  un
firmatario il cui strumento di  ratificazione  o  accettazione  venga
depositato dopo tale data, ma  entro  il  30  aprile  1970,  diverra'
membro  alla  data  in  cui  il  suo  strumento  di  ratificazione  o
accettazione viene depositato. 
2. Dopo la data del 30 aprile 1970 uno Stato o un  Territorio  potra'
divenire  membro  della  Banca  aderendo  al  presente  Accordo  alle
condizioni che il Consiglio dei Governatori stabilira' in conformita'
con  il  paragrafo  3  dell'Articolo  3.  Tale  Stato  o   Territorio
depositera' prima della, o ad una  data  decisa  dal  Consiglio,  uno
strumento di adesione presso il  Depositario  che  notifichera'  tale
deposito e la sua data alla Banca ed alle parti del presente Accordo. 
A deposito avvenuto, lo Stato o il Territorio diverra'  membro  della
Banca alla data stabilita in conformita' con detto paragrafo. 
3.  Nel  depositare  il  proprio   strumento   di   ratificazione   o
accettazione, un membro potra' dichiarare che nel proprio  territorio
l'immunita' accordata dal paragrafo 1 dell'Articolo 49  e  dal  comma
(a) dell'Articolo 54  non  sara'  applicabile  ad  una  causa  civile
derivante da un incidente causato da un veicolo a motore appartenente
alla Banca o agente per suo conto  o  da  un'infrazione  al  traffico
commessa dal guidatore di tale veicolo. 
Il membro potra'  inoltre  dichiarare  che  il  privilegio  accordato
dall'Articolo  53  sara'  ristretto   nel   proprio   Territorio   al
trattamento non meno favorevole di quello che  il  membro  accorda  a
istituti  finanziari  internazionali  di  cui  faccia  parte  e   che
l'esenzione di cui al paragrafo 6 (b)  dell'Articolo  55  non  verra'
estesa ad alcun titolo  al  portatore  emesso  dalla  banca  nel  suo
territorio  o  emesso  altrove  dalla  Banca  e  trasferito  nel  suo
Territorio.