ARTICOLO 63 RATIFICAZIONE, ACCETTAZIONE, ADESIONE ED ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI MEMBRO 1. (a) il presente Accordo sara' soggetto a ratificazione o accettazione dei firmatari. Gli strumenti di ratificazione o accettazione saranno depositati presso il Depositario dai firmatari entro il 30 aprile 1970. Il Depositario notifichera' gli altri firmatari di ciascun deposito e sulla sua data. (b) Un firmatario il cui strumento di ratificazione o accettazione venga depositato prima della, o alla, data in cui il presente Accordo entra in vigore, diverra' membro della Banca in tale data, ed un firmatario il cui strumento di ratificazione o accettazione venga depositato dopo tale data, ma entro il 30 aprile 1970, diverra' membro alla data in cui il suo strumento di ratificazione o accettazione viene depositato. 2. Dopo la data del 30 aprile 1970 uno Stato o un Territorio potra' divenire membro della Banca aderendo al presente Accordo alle condizioni che il Consiglio dei Governatori stabilira' in conformita' con il paragrafo 3 dell'Articolo 3. Tale Stato o Territorio depositera' prima della, o ad una data decisa dal Consiglio, uno strumento di adesione presso il Depositario che notifichera' tale deposito e la sua data alla Banca ed alle parti del presente Accordo. A deposito avvenuto, lo Stato o il Territorio diverra' membro della Banca alla data stabilita in conformita' con detto paragrafo. 3. Nel depositare il proprio strumento di ratificazione o accettazione, un membro potra' dichiarare che nel proprio territorio l'immunita' accordata dal paragrafo 1 dell'Articolo 49 e dal comma (a) dell'Articolo 54 non sara' applicabile ad una causa civile derivante da un incidente causato da un veicolo a motore appartenente alla Banca o agente per suo conto o da un'infrazione al traffico commessa dal guidatore di tale veicolo. Il membro potra' inoltre dichiarare che il privilegio accordato dall'Articolo 53 sara' ristretto nel proprio Territorio al trattamento non meno favorevole di quello che il membro accorda a istituti finanziari internazionali di cui faccia parte e che l'esenzione di cui al paragrafo 6 (b) dell'Articolo 55 non verra' estesa ad alcun titolo al portatore emesso dalla banca nel suo territorio o emesso altrove dalla Banca e trasferito nel suo Territorio.