ARTICOLO 64 ENTRATA IN VIGORE Il presnte Accordo entrera' invigore al deposito degli strumenti di ratificazione o accettazione da parte di otto (8) firmatari, incluso almeno uno Stato non regionale, le cui sottoscrizioni iniziali, come esposto nell'Allegato A al presente Accordo, comprendano nel loro insieme non meno del sessanta (60) per cento del capitale sociale autorizzato dalla Banca, fermo restando che il I dicembre 1969 costituira' la data piu' prossima alla quale il presente Accordo potra' entrare in vigore.