RISOLUZIONE N. 3/85 AMMISSIONE DELL'ITALIA ALLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI NUMERO DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI POICHE' il Governo Italiano ha fatto domanda per essere ammesso in qualita' di membro della Banca in conformita' al paragrafo 3 dell'Articolo 3 dell'Accordo. POICHE' l'Italia e' uno Stato non-regionale membro delle Nazioni Unite ed e' eleggibile alla partecipazione in conformita' alle disposizioni dell'Articolo 3 dell'Accordo. ORA, QUINDI, il Consiglio dei Governatori DELIBERA: Che l'Italia sia ammessa in qualita' di membro della Banca come stato non-regionale alle seguenti norme e condizioni: 1. Definizioni (a) "Accordo" sta ad indicare l'Accordo istitutivo della Banca. (b) "Banca" sta ad indicare la Banca di Sviluppo dei Caraibi. (c) "Dollari" o $; sta ad indicare dollari degli Stati Uniti del peso e del titolo in vigore al I Settembre 1969. (d) "Membro" sta ad indicare un membro della Banca. (e) "Sottoscrizione" sta ad indicare il capitale sociale della Banca sottoscritto da un membro. 2. Sottoscrizione L'Italia sottoscrivera' 4.160 azioni del capitale sociale della Banca al prezzo di $ 7.500 per azione di cui 950 saranno azioni da pagare effettivamente e 3210 saranno azioni a chiamata. 3. Pagamento della Quota della Sottoscrizione da pagare effettivamente (a) Il pagamento dell'Ammontare sottoscritto dall'Italia al capitale sociale da pagare effettivamente sara' effettuato in sei rate. La prima rata sara' pari al 20 per cento dell'ammontare e ciascuna delle restanti cinque rate sara' pari al 16 percento. (b) Di ogni rata di cui al precedente paragrafo (a), paghera' (i) il cinquanta (50) per cento nel modo richiesto per una sottoscrizione iniziale ai sensi del paragrafo 2 (a) dell'articolo 7 dell'Accordo; e (ii) il cinquanta (50) per cento nel modo richiesto per una sottoscrizione iniziale ai sensi del paragrafo 2(b) dell'Articolo 7 dell'Accordo, fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 dell'Articolo 7 dell' Accordo. (c) L'Italia paghera' la prima rata alla Banca prima della, o alla data in cui l'Italia diviene membro e le restanti cinque rate in ciascun anno successivo, non piu' tardi dell'anniversario della data in cui la prima rata sia divenuta pagabile. (d) Le disposizioni dell'Articolo 24 dell'Accordo si applicheranno, cosi' come sono applicabili ad una sottoscrizione iniziale pagabile in conformita' ai paragrafi 2(a) e 2(b) dell'Articolo 7 dell'Accordo, alla valuta dell'Italia in possesso della banca o successivamente ricevuta da essa ai sensi del paragrafo (b) di cui sopra (sia o non sia tale valuta tenuta sotto forma di paghero' o altre obbligazioni) composte di valuta dell'Italia originariamente pagata alla Banca ai sensi del suddetto paragrafo (b), o ottenuta quale restituzione di capitale da valuta dell'Italia originariamente pagata alla Banca ai sensi del suddetto paragrafo (b). 4. Contribuzione alle Risorse del Fondo Speciale della Banca Nel divenire Membro l'Italia effettuera' un'adeguata contribuzione al Fondo Speciale per lo Sviluppo della Banca. L'ammontare di tale contribuzione dovra' essere concordato fra l'Italia e la Banca. 5. Condizioni precedenti l'Ammissione in Qualita' di Membro Prima di divenire Membro (i) I Membri Caraibi del Commonwealth avranno sottoscritto a non meno di ventottomilasettecentotrentasei (28.736) azioni del capitale sociale autorizzato dalla Banca; e (ii) L'Italia depositera' presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite uno strumento in cui si dichiari che il Governo Italiano in conformita' con le proprie leggi, ha accettato l'Accordo e tutti i termini e le condizioni contenuti nella presente risoluzione che ha preso tutte le misure necessarie a metterla in grado di adempiere a tutte le obbligazioni previste dall'Accordo e dalla presente risoluzione e fornira' alla Banca quelle informazioni relative a tale azione che la Banca potra' richiedere. 6. Data Effettiva della Partecipazione in Qualita' di Membro L'Italia diverra' Membro, subordinatamente ai termini e alle condizioni esposti nella presente risoluzione, a partire dalla data in cui la Banca stabilira' che sono stati soddisfatti i requisiti della Sezione 5 della presente Risoluzione che il Governo Italiano ha pagato la prima rata della sottoscrizione dell'Italia in conformita' alla Sezione 3 della presente Deliberazione. 7. Scelta di un Direttore Il Governatore che rappresentera' l'Italia potra' eleggere un membro del Consiglio dei Direttori. Adottata 15.5.1985