(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-Risoluzione)
                         RISOLUZIONE N. 3/85 
        AMMISSIONE DELL'ITALIA ALLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' 
            DI NUMERO DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI 
POICHE' il Governo Italiano ha fatto domanda per  essere  ammesso  in
qualita'  di  membro  della  Banca  in  conformita'  al  paragrafo  3
dell'Articolo 3 dell'Accordo. 
POICHE' l'Italia e' uno  Stato  non-regionale  membro  delle  Nazioni
Unite ed  e'  eleggibile  alla  partecipazione  in  conformita'  alle
disposizioni dell'Articolo 3 dell'Accordo. 
ORA, QUINDI, il Consiglio dei Governatori 
DELIBERA: 
Che l'Italia sia ammessa in qualita' di membro della Banca come stato
non-regionale alle seguenti norme e condizioni: 
1. Definizioni 
(a) "Accordo" sta ad indicare l'Accordo istitutivo della Banca. 
(b) "Banca" sta ad indicare la Banca di Sviluppo dei Caraibi. 
(c) "Dollari" o $; sta ad indicare dollari degli Stati Uniti del peso 
e del titolo in vigore al I Settembre 1969. 
(d) "Membro" sta ad indicare un membro della Banca. 
(e) "Sottoscrizione" sta ad indicare il capitale sociale della  Banca
sottoscritto da un membro. 
2. Sottoscrizione 
L'Italia sottoscrivera' 4.160 azioni del capitale sociale della Banca
al prezzo di $ 7.500 per azione di cui 950 saranno azioni  da  pagare
effettivamente e 3210 saranno azioni a chiamata. 
3. Pagamento della Quota della Sottoscrizione da pagare 
effettivamente 
(a) Il pagamento dell'Ammontare sottoscritto dall'Italia al  capitale
sociale da pagare effettivamente sara' effettuato  in  sei  rate.  La
prima rata sara' pari al 20 per cento dell'ammontare e ciascuna delle
restanti cinque rate sara' pari al 16 percento. 
(b) Di ogni rata di cui al precedente paragrafo (a), paghera' 
(i)  il  cinquanta  (50)  per  cento  nel  modo  richiesto  per   una
sottoscrizione iniziale ai sensi del paragrafo 2 (a) dell'articolo 7 
dell'Accordo; e 
(ii)  il  cinquanta  (50)  per  cento  nel  modo  richiesto  per  una
sottoscrizione iniziale ai sensi del paragrafo 2(b)  dell'Articolo  7
dell'Accordo,  fatte  salve   le   disposizioni   del   paragrafo   5
dell'Articolo 7 dell' Accordo. 
(c) L'Italia paghera' la prima rata alla Banca prima  della,  o  alla
data in cui l'Italia diviene membro e  le  restanti  cinque  rate  in
ciascun anno successivo, non piu' tardi dell'anniversario della  data
in cui la prima rata sia divenuta pagabile. 
(d) Le disposizioni dell'Articolo 24 dell'Accordo  si  applicheranno,
cosi' come sono applicabili ad una sottoscrizione  iniziale  pagabile
in conformita' ai paragrafi 2(a) e 2(b) dell'Articolo 7 dell'Accordo,
alla valuta dell'Italia in possesso  della  banca  o  successivamente
ricevuta da essa ai sensi del paragrafo (b) di cui sopra (sia  o  non
sia tale valuta tenuta sotto forma di paghero' o altre  obbligazioni)
composte di valuta dell'Italia originariamente pagata alla  Banca  ai
sensi del suddetto paragrafo (b), o ottenuta  quale  restituzione  di
capitale da valuta dell'Italia originariamente pagata alla  Banca  ai
sensi del suddetto paragrafo (b). 
4. Contribuzione alle Risorse del Fondo Speciale della Banca 
Nel divenire Membro l'Italia effettuera' un'adeguata contribuzione al
Fondo Speciale per lo  Sviluppo  della  Banca.  L'ammontare  di  tale
contribuzione dovra' essere concordato fra l'Italia e la Banca. 
5. Condizioni precedenti l'Ammissione in Qualita' di Membro 
Prima di divenire Membro 
(i) I Membri Caraibi del Commonwealth avranno sottoscritto a non meno
di ventottomilasettecentotrentasei (28.736) azioni del capitale 
sociale autorizzato dalla Banca; e 
(ii) L'Italia depositera' presso il Segretario Generale delle Nazioni
Unite uno strumento in cui si dichiari che  il  Governo  Italiano  in
conformita' con le proprie leggi, ha accettato l'Accordo  e  tutti  i
termini e le condizioni contenuti nella presente risoluzione  che  ha
preso tutte le misure necessarie a metterla in grado di  adempiere  a
tutte  le  obbligazioni  previste  dall'Accordo  e   dalla   presente
risoluzione e fornira' alla Banca quelle informazioni relative a tale
azione che la Banca potra' richiedere. 
6. Data Effettiva della Partecipazione in Qualita' di Membro 
L'Italia  diverra'  Membro,  subordinatamente  ai  termini   e   alle
condizioni esposti nella presente risoluzione, a partire  dalla  data
in cui la Banca stabilira' che sono  stati  soddisfatti  i  requisiti
della Sezione 5 della presente Risoluzione che il Governo Italiano ha
pagato la prima rata della sottoscrizione dell'Italia in  conformita'
alla Sezione 3 della presente Deliberazione. 
7. Scelta di un Direttore 
Il Governatore che rappresentera' l'Italia potra' eleggere un  membro
del Consiglio dei Direttori. 
                          Adottata 15.5.1985