Articolo 45 Passaggio inoffensivo 1. Il regime del passaggio inoffensivo, conformemente alla Parte II, sezione 3, viene applicato agli stretti usati per la navigazione internazionale che: a) sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime di passaggio in transito previsto dall'articolo 38, 1; oppure b) si trovano tra una parte di alto mare o una zona economica esclusiva, e il mare territoriale di un altro Stato. 2. Il diritto di passaggio inoffensivo in tali stretti non puo' essere sospeso.