(Convenzione - art. 45)
                             Articolo 45 
                        Passaggio inoffensivo 
   1. Il regime del passaggio inoffensivo, conformemente  alla  Parte
II, sezione 3, viene applicato agli stretti usati per la  navigazione
internazionale che: 
   a) sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime di 
      passaggio in transito previsto dall'articolo 38, 1; 
   oppure 
   b) si trovano tra una parte di alto mare o una zona economica 
      esclusiva, e il mare territoriale di un altro Stato. 
   2. Il diritto di passaggio inoffensivo in tali  stretti  non  puo'
essere sospeso.