ALLEGATO B (Previsto dall'art. 5, comma 6) OPERAZIONI DI SMALTIMENTO N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente: D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica) D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) D 3 Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali) D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccettol'immersione D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D 10 Incenerimento a terra D 11 Incenerimento in mare D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)