(Allegato B)
                             ALLEGATO B 
                                      (Previsto dall'art. 5, comma 6) 
                      OPERAZIONI DI SMALTIMENTO 
    N.B. Il presente  allegato  intende  elencare  le  operazioni  di
smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i
rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo
e senza usare procedimenti o metodi che  possano  recare  pregiudizio
all'ambiente: 
D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica) 
D 2 Trattamento in ambiente  terrestre  (ad  es.  biodegradazione  di
      rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) 
D 3 Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti  pompabili
      in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali) 
D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti  liquidi  o  di  fanghi  in
      pozzi, stagni o lagune, ecc.) 
D 5 Messa   in   discarica    specialmente    allestita    (ad    es.
      sistematizzazione  in  alveoli  stagni  separati,  ricoperti  o
      isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente) 
D 6 Scarico    dei    rifiuti     solidi     nell'ambiente     idrico
      eccettol'immersione 
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino 
D 8 Trattamento  biologico  non  specificato  altrove  nel   presente
      allegato, che dia origine a composti o a miscugli  che  vengono
      eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1
      a D12 
D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove  nel  presente
      allegato che dia origine a  composti  o  a  miscugli  eliminati
      secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad
      es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) 
D 10 Incenerimento a terra 
D 11 Incenerimento in mare 
D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori  in  una
      miniera, ecc.) 
D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di  cui
      ai punti da D1 a D12 
D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle  operazioni  di
      cui ai punti da D1 a D13 
D 15 Deposito preliminare prima di una delle  operazioni  di  cui  ai
      punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima  della
      raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)