Articolo 35 Riserve 1) (Principio) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2) nessuna riserva e' ammessa alla presente Convenzione. 2) (Possibilita' di deroga) a) Nonostante le disposizioni dell'articolo 3.1), ogni Stato che, al momento in cui entra a far parte della presente Convenzione e' parte dell'Atto del 1978 e che, per quanto concerne le varieta' di moltiplicazione vegetativa, prevede la protezione sotto forma di un titolo di proprieta' industriale diverso da un diritto di costitutore, ha facolta' di continuare a prevederla senza applicare la presente Convenzione a dette varieta'. b) Ogni Stato che si avvale di tale facolta' ne dara' notifica al Segretario generale all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione, o di adesione a quest'ultima. Tale Stato potra' ritirare in ogni momento detta notifica.