(Convenzione - art. 35)
                             Articolo 35 
                               Riserve 
  1) (Principio) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2) nessuna
riserva e' ammessa alla presente Convenzione. 
  2)  (Possibilita'  di  deroga)  a)   Nonostante   le   disposizioni
dell'articolo 3.1), ogni Stato che, al momento in  cui  entra  a  far
parte della presente Convenzione e' parte dell'Atto del 1978  e  che,
per  quanto  concerne  le  varieta'  di  moltiplicazione  vegetativa,
prevede  la  protezione  sotto  forma  di  un  titolo  di  proprieta'
industriale diverso da un diritto  di  costitutore,  ha  facolta'  di
continuare a prevederla senza applicare  la  presente  Convenzione  a
dette varieta'. 
  b) Ogni Stato che si avvale di tale facolta' ne dara'  notifica  al
Segretario generale all'atto del deposito del  proprio  strumento  di
ratifica,  di  accettazione  o   di   approvazione   della   presente
Convenzione, o di adesione a quest'ultima. Tale Stato potra' ritirare
in ogni momento detta notifica.