(Convenzione - art. 37)
                             Articolo 37 
                         Entrata in vigore; 
             impossibilita' di aderire ad Atti anteriori 
  1) (Entrata in vigore iniziale) La presente  Convenzione  entra  in
vigore un mese dopo  che  cinque  Stati  avranno  depositato  i  loro
strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione
a condizione che  almeno  tre  dei  suddetti  strumenti  siano  stati
depositati da Stati parte dell'Atto del  1961/1972  o  dell'Atto  del
1978. 
  2) (Entrata in vigore successiva) Ogni Stato cui non si applica  il
paragrafo 1) o ogni organizzazione intergovernativa  sara'  vincolato
dalla presente Convenzione un mese dopo la data in cui tale  Stato  o
organizzazione avra' depositato il proprio strumento di ratifica,  di
accettazione di approvazione o di adesione. 
  3) (Impossibilita' di aderire all'Atto del 1978)  Nessun  strumento
di adesione all'Atto del 1978 potra' essere depositato dopo l'entrata
in vigore della presente Convenzione conformemente al  paragrafo  1);
tuttavia, ogni Stato che viene considerato dalla prassi in uso presso
l'Assemblea generale  delle  Nazioni  Unite  come  Paese  in  via  di
sviluppo potra' depositare tale strumento sino al 31 dicembre 1995 ed
ogni altro Stato potra' depositare tale strumento sino al 31 dicembre
1993, anche se la presente Convenzione entra in vigore  anteriormente
a tale data.