Articolo 37 Entrata in vigore; impossibilita' di aderire ad Atti anteriori 1) (Entrata in vigore iniziale) La presente Convenzione entra in vigore un mese dopo che cinque Stati avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione a condizione che almeno tre dei suddetti strumenti siano stati depositati da Stati parte dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978. 2) (Entrata in vigore successiva) Ogni Stato cui non si applica il paragrafo 1) o ogni organizzazione intergovernativa sara' vincolato dalla presente Convenzione un mese dopo la data in cui tale Stato o organizzazione avra' depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione. 3) (Impossibilita' di aderire all'Atto del 1978) Nessun strumento di adesione all'Atto del 1978 potra' essere depositato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al paragrafo 1); tuttavia, ogni Stato che viene considerato dalla prassi in uso presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite come Paese in via di sviluppo potra' depositare tale strumento sino al 31 dicembre 1995 ed ogni altro Stato potra' depositare tale strumento sino al 31 dicembre 1993, anche se la presente Convenzione entra in vigore anteriormente a tale data.