(Convenzione - art. 38)
                             Articolo 38 
                     Revisione della Convenzione 
  1) (Conferenza) La presente Convenzione puo'  essere  sottoposta  a
revisione da una conferenza dei membri dell'Unione.  La  convocazione
di tale conferenza e' decisa dal Consiglio. 
  2) (Quorum et maggioranza) La conferenza delibera validamente  solo
se almeno la meta' degli Stati dell'Unione vi sono rappresentati. Per
essere adottato, un testo riveduto della Convenzione deve ottenere la
maggioranza di tre quarti degli Stati membri dell'Unione  presenti  e
votanti.