Articolo 38 Revisione della Convenzione 1) (Conferenza) La presente Convenzione puo' essere sottoposta a revisione da una conferenza dei membri dell'Unione. La convocazione di tale conferenza e' decisa dal Consiglio. 2) (Quorum et maggioranza) La conferenza delibera validamente solo se almeno la meta' degli Stati dell'Unione vi sono rappresentati. Per essere adottato, un testo riveduto della Convenzione deve ottenere la maggioranza di tre quarti degli Stati membri dell'Unione presenti e votanti.