Articolo 103 Ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene detentive 1.(a) Le pene detentive sono scontate in uno Stato designato dalla Corte, da una lista di Stati che hanno informato la Corte della loro disponibilita' a ricevere persone condannate. b) Nel dichiarare la propria disponibilita' a ricevere persone condannate, uno Stato puo' annettere alla sua accettazione condizioni che devono essere approvate dalla Corte ed essere conformi alle disposizioni del presente capitolo. c) Lo Stato designato in un determinato caso fa sapere rapidamente alla Corte se accetta o meno la designazione. 2. a) Lo Stato incaricato dell'esecuzione avverte la Corte di ogni circostanza, ivi compresa la realizzazione di ogni condizione concordata in applicazione del paragrafo 1, suscettibile di modificare sensibilmente le condizioni o la durata della detenzione. La Corte deve essere avvisata con un anticipo di almeno 45 giorni di ogni circostanza di questo tipo conosciuta o prevedibile. Durante questo periodo di tempo, lo Stato incaricato dell'esecuzione non prende alcuna misura che, potrebbe essere contraria alle disposizioni dell'articolo l10. b) Se la Corte non puo' accettare le circostanze di cui al capoverso a), essa ne informa lo Stato incaricato dell'esecuzione e procede in conformita' dell'articolo 104, paragrafo 1. 3. Quando esercita il suo potere di designazione secondo il paragrafo 1, la Corte puo' tener conto: a) del principio secondo il quale gli Stati parti devono condividere la responsabilita' dell'esecuzione delle pene detentive secondo i principi di equa ripartizione enunciati nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. b) delle regole convenzionali del diritto internazionale generalmente accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti, c) delle opinioni della persona condannata, d) della nazionalita' della persona condannata; e e) di ogni altro fattore relativo alle circostanze del reato, alla situazione della persona condannata o all'esecuzione effettiva della pena che possono guidare la scelta dello Stato incaricato. 4. Se nessun Stato e' designato come previsto al paragrafo 1, la pena detentiva e' scontata in un istituto penitenziario messo a disposizione dallo Stato ospitante, in condizioni definite nell'accordo di sede di cui all'articolo 3, paragrafo 2. In questo caso, le spese relative all'esecuzione della pena sono a carico della Corte.