(Statuto-art. 103)
                            Articolo 103 
       Ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene detentive 
1.(a) Le pene detentive sono scontate in uno  Stato  designato  dalla
   Corte, da una lista di Stati che hanno informato  la  Corte  della
   loro disponibilita' a ricevere persone condannate. 
b) Nel  dichiarare  la  propria  disponibilita'  a  ricevere  persone
   condannate,  uno  Stato  puo'  annettere  alla  sua   accettazione
   condizioni che devono  essere  approvate  dalla  Corte  ed  essere
   conformi alle disposizioni del presente capitolo. 
c) Lo Stato designato in un determinato caso  fa  sapere  rapidamente
alla Corte se accetta o meno la designazione. 
2. a) Lo Stato incaricato dell'esecuzione avverte la  Corte  di  ogni
   circostanza, ivi compresa  la  realizzazione  di  ogni  condizione
   concordata  in  applicazione  del  paragrafo  1,  suscettibile  di
   modificare  sensibilmente  le  condizioni  o   la   durata   della
   detenzione. La Corte deve  essere  avvisata  con  un  anticipo  di
   almeno 45 giorni di ogni circostanza di questo tipo  conosciuta  o
   prevedibile. Durante questo periodo di tempo, lo Stato  incaricato
   dell'esecuzione non prende  alcuna  misura  che,  potrebbe  essere
   contraria alle disposizioni dell'articolo l10. 
b) Se la Corte non puo' accettare le circostanze di cui al  capoverso
   a), essa ne informa lo Stato incaricato dell'esecuzione e  procede
   in conformita' dell'articolo 104, paragrafo 1. 
3. Quando esercita il suo potere di designazione secondo il paragrafo
1, la Corte puo' tener conto: 
a) del principio secondo il quale gli Stati parti devono  condividere
   la responsabilita' dell'esecuzione delle pene detentive secondo  i
   principi di equa ripartizione enunciati nelle Regole Procedurali e
   di Ammissibilita' delle Prove. 
b) delle regole convenzionali del diritto internazionale generalmente
accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti, 
c) delle opinioni della persona condannata, 
d) della nazionalita' della persona condannata; e 
e) di ogni altro fattore relativo alle circostanze  del  reato,  alla
   situazione della persona  condannata  o  all'esecuzione  effettiva
   della pena che possono guidare la scelta dello Stato incaricato. 
4. Se nessun Stato e' designato come previsto al paragrafo 1, la pena
   detentiva  e'  scontata  in  un  istituto  penitenziario  messo  a
   disposizione  dallo  Stato  ospitante,  in   condizioni   definite
   nell'accordo di sede di cui all'articolo 3, paragrafo 2. In questo
   caso, le spese relative all'esecuzione della pena  sono  a  carico
   della Corte.