(Statuto-art. 104)
                            Articolo 104 
Modifica della designazione dello Stato incaricato dell'esecuzione 
1. La Corte puo' decidere  in  qualsiasi  momento  di  trasferire  il
condannato nella prigione di un altro Stato. 
2. La persona condannata puo'  in  qualsiasi  momento  chiedere  alla
   Corte  di  essere  trasferita   fuori   dallo   Stato   incaricato
   dell'esecuzione.