(Statuto-art. 105)
                            Articolo 105 
Esecuzione della pena 
1. Fatte salve le condizioni che uno  Stato  avra'  potuto  stabilire
   secondo  l'articolo  103  paragrafo  1,  capoverso  b),  la   pena
   detentiva e' vincolante per tutti gli Stati Parte che non  possono
   in alcun caso modificarla. 
2. La Corte ha sola il diritto di pronunziarsi su  una  richiesta  di
   revisione della sua decisione di colpevolezza  o  sulla  pena.  Lo
   Stato incaricato dell'esecuzione non impedisce  al  condannato  di
   presentare tale domanda.