(Statuto-art. 106)
                            Articolo 106 
Controllo dell'esecuzione della pena e condizioni di detenzione 
1. L'esecuzione di una pena di reclusione e'  soggetta  al  controllo
   della  Corte.  Essa  e'   conforme   alle   regole   convenzionali
   internazionali ampiamente accettate che  regolano  il  trattamento
   dei detenuti. 
2. Le condizioni di detenzione sono disciplinate  dalla  legislazione
   dello Stato incaricato dell'esecuzione. Esse  sono  conformi  alle
   regole  convenzionali  internazionali  ampiamente  accettate   che
   disciplinano il trattamento dei detenuti. In nessun  caso  possono
   essere piu' o meno favorevoli di quelle che  lo  Stato  incaricato
   dell'esecuzione applica ai condannati detenuti per crimini simili.
   3. Le comunicazioni fra i condannati e la Corte sono  riservate  e
   senza impedimenti.