(Statuto-art. 107)
                            Articolo 107 
Trasferimento del condannato che ha terminato di scontare la pena 
1. Dopo avere scontato la pena, una  persona  che  non  e'  cittadina
   dello Stato  incaricato  dell'esecuzione  puo'  essere  trasferita
   secondo la legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione, in
   uno Stato che e' tenuto  ad  accoglierla  o  in  altro  Stato  che
   accetta di  accoglierla,  tenendo  conto  di  qualsiasi  desiderio
   espresso dalla persona di essere trasferita in detto Stato,  salvo
   se lo Stato incaricato dell'esecuzione autorizza  tale  persona  a
   rimanere sul suo territorio. 
2. Le spese afferenti al trasferimento del  condannato  in  un  altro
   Stato in applicazione del paragrafo 1 sono a carico della Corte se
   nessun Stato le prende a carico. 
3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 108, lo Stato  di
   detenzione puo' altresi', in applicazione della sua  legislazione,
   estradare o consegnare in altra maniera la persona allo Stato  che
   ha chiesto la sua estradizione, o  la  sua  consegna,  a  fini  di
   giudizio o di esecuzione di una pena.