(Statuto-art. 108)
                            Articolo 108 
Limiti in materia di procedimenti giudiziari o di condanne per altre 
infrazioni 
1. Il condannato detenuto dallo Stato incaricato dell'esecuzione  non
   puo' essere ne' perseguito, ne condannato o  estradato  verso  uno
   Stato terzo per un comportamento anteriore  al  suo  trasferimento
   nello Stato  incaricato  dell'esecuzione  salvo  se  la  Corte  ha
   approvato  tale  azione  giudiziaria  condanna  o  estradizione  a
   richiesta dello Stato incaricato dell'esecuzione. 
2. La Corte delibera sulla questione dopo aver sentito il condannato. 
3. Il paragrafo 1  cessa  di  applicarsi  se  il  condannato  risiede
   volontariamente per piu' di 30 giorni sul territorio  dello  Stato
   incaricato dell'esecuzione dopo aver scontato la  totalita'  della
   pena pronunciata dalla Corte o ritorna sul territorio dello  Stato
   dopo averlo lasciato.