(Statuto-art. 110)
                            Articolo 110 
Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena 
1. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non puo' liberare  la  persona
   detenuta prima  della  espiazione  della  pena  pronunciata  dalla
   Corte. 
2. La Corte ha sola il diritto di decidere  una  riduzione  di  pena.
Essa si pronuncia dopo aver sentito la persona. 
3. Se la persona ha scontato i due terzi della  pena,  o  venticinque
   anni di reclusione nel caso  di  una  condanna  all'ergastolo,  la
   Corte riesamina la pena per decidere se sia il caso di ridurla. La
   Corte non procede a questo riesame prima di detto termine. 
4. Al momento del riesame di  cui  al  paragrafo  3,  la  Corte  puo'
   ridurre la pena  qualora  essa  constati  che  una  o  piu'  delle
   seguenti condizioni sono realizzate: 
a) La persona ha, sin dall'inizio ed in modo costante, manifestato la
   sua volonta' di cooperare con  la  Corte  nelle  sue  inchieste  e
   durante il procedimento; 
b) la persona ha facilitato spontaneamente l'esecuzione di  decisioni
   ed ordinanze della  Corte  in  altri  casi,  in  modo  particolare
   aiutandola a localizzare e fornendo assistenza per i beni  oggetto
   di decisioni che ne ordinano la confisca, per il pagamento di  una
   sanzione pecuniaria  o  di  un  risarcimento  che  possono  essere
   utilizzati a vantaggio delle vittime; oppure 
c) altri   fattori   previsti   nelle   Regole   Procedurali   e   di
   Ammissibilita' delle Prove attestano un cambiamento di circostanze
   evidente, con conseguenze degne di nota e tali da giustificare  la
   riduzione della pena. 
5. Se, in occasione del suo riesame di cui al paragrafo  3  la  Corte
   decide che non e' il caso di ridurre  la  pena,  essa  in  seguito
   rivedra' la questione della riduzione  di  pena  negli  intervalli
   previsti nel Regolamento di procedura e di' prova, ed applicando i
   criteri che vi sono enunciati.