Articolo 110 Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena 1. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non puo' liberare la persona detenuta prima della espiazione della pena pronunciata dalla Corte. 2. La Corte ha sola il diritto di decidere una riduzione di pena. Essa si pronuncia dopo aver sentito la persona. 3. Se la persona ha scontato i due terzi della pena, o venticinque anni di reclusione nel caso di una condanna all'ergastolo, la Corte riesamina la pena per decidere se sia il caso di ridurla. La Corte non procede a questo riesame prima di detto termine. 4. Al momento del riesame di cui al paragrafo 3, la Corte puo' ridurre la pena qualora essa constati che una o piu' delle seguenti condizioni sono realizzate: a) La persona ha, sin dall'inizio ed in modo costante, manifestato la sua volonta' di cooperare con la Corte nelle sue inchieste e durante il procedimento; b) la persona ha facilitato spontaneamente l'esecuzione di decisioni ed ordinanze della Corte in altri casi, in modo particolare aiutandola a localizzare e fornendo assistenza per i beni oggetto di decisioni che ne ordinano la confisca, per il pagamento di una sanzione pecuniaria o di un risarcimento che possono essere utilizzati a vantaggio delle vittime; oppure c) altri fattori previsti nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove attestano un cambiamento di circostanze evidente, con conseguenze degne di nota e tali da giustificare la riduzione della pena. 5. Se, in occasione del suo riesame di cui al paragrafo 3 la Corte decide che non e' il caso di ridurre la pena, essa in seguito rivedra' la questione della riduzione di pena negli intervalli previsti nel Regolamento di procedura e di' prova, ed applicando i criteri che vi sono enunciati.