(Convenzione-art. 71)
(( Articolo 71 - Relazioni con altri strumenti internazionali 
 
  1 La presente Convenzione non  pregiudica  gli  obblighi  derivanti
dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le  Parti
alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno  in
futuro  e  che  contengono  disposizioni  relative   alle   questioni
disciplinate dalla presente Convenzione. 
  2 Le Parti alla presente Convenzione possono  concludere  tra  loro
accordi  bilaterali   o   multilaterali   relativi   alle   questioni
disciplinate dalla presente Convenzione,  al  fine  di  integrarne  o
rafforzarne  le  disposizioni  o  di  facilitare  l'applicazione  dei
principi in essa sanciti. ))