Articolo 14 1. La presente Convenzione (riveduta) e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea. Essa sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Uno Stato parte alla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969, non puo' depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione se non ha gia' denunciato tale Convenzione o se non la denuncia contestualmente. 3. La presente Convenzione (riveduta) entrera' in vigore sei mesi dopo la data alla quale quattro Stati, di cui almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione (riveduta), in conformita' con le disposizioni dei paragrafi precedenti. 4. Se, in applicazione dei due paragrafi precedenti, l'operativita' della denuncia della Convenzione del 6 maggio 1969 e l'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta) non fossero contestuali, uno Stato contraente puo' dichiarare all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, che continuera' ad applicare la Convenzione del 6 maggio 1969 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta). 5. Per ogni Stato firmatario che esprima successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, questa entrera' in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.