(Convenzione-art. 14)
  Articolo 14 
 
  1. La presente Convenzione (riveduta) e' aperta  alla  firma  degli
Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri  Stati  parti  alla
Convenzione culturale europea. 
  Essa sara' soggetta a ratifica, accettazione  o  approvazione.  Gli
strumenti di ratifica, di  accettazione  o  di  approvazione  saranno
depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
  2. Uno Stato parte alla  Convenzione  europea  per  la  tutela  del
patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969,  non  puo'
depositare il proprio strumento di ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione se non ha gia' denunciato tale Convenzione o se  non  la
denuncia contestualmente. 
  3. La presente Convenzione (riveduta) entrera' in vigore  sei  mesi
dopo la data alla quale quattro Stati, di cui almeno tre Stati membri
del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso  ad  essere
vincolati  dalla  Convenzione  (riveduta),  in  conformita'  con   le
disposizioni dei paragrafi precedenti. 
  4. Se, in applicazione dei due paragrafi precedenti, l'operativita'
della denuncia della Convenzione del 6 maggio  1969  e  l'entrata  in
vigore della presente Convenzione (riveduta) non fossero contestuali,
uno Stato contraente puo' dichiarare all'atto del  deposito  del  suo
strumento  di  ratifica,  di  accettazione  o  di  approvazione,  che
continuera' ad applicare  la  Convenzione  del  6  maggio  1969  fino
all'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta). 
  5. Per ogni Stato firmatario che  esprima  successivamente  il  suo
consenso a far parte della Convenzione, questa entrera' in vigore sei
mesi dopo la data  del  deposito  dello  strumento  di  ratifica,  di
accettazione o di approvazione.