(Convenzione-art. 15)
  Articolo 15 
 
  1. Dopo l'entrata in vigore della  presente  Convenzione(riveduta),
il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare  ogni
altro Stato non membro del Consiglio, nonche' la Comunita'  economica
europea ad aderire  alla  presente  Convenzione  (riveduta)  con  una
decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20.d  dello
Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimita'  dei  rappresentanti
degli Stati contraenti aventi  diritto  di  essere  rappresentati  al
Comitato. 
  2. Per ogni Stato aderente, o per la Comunita'  economica  europea,
la Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data del  deposito
dello  strumento  di  adesione  presso  il  Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa.