Articolo 16 1. Ogni Stato puo', nel firmare o depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territorio cui si applichera' la presente Convenzione (riveduta). 2. Ogni Stato puo' in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione (riveduta) ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione(riveduta) entrera' in vigore nei confronti di questo territorio sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione resa in virtu' dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata per quanto concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, da una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' luogo sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale .