(Convenzione-art. 16)
  Articolo 16 
 
  1. Ogni Stato puo', nel firmare o depositare il  proprio  strumento
di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare
il  territorio  o  i  territorio  cui  si  applichera'  la   presente
Convenzione (riveduta). 
  2. Ogni Stato puo' in ogni altro momento successivo,  mediante  una
dichiarazione  indirizzata  al  Segretario  Generale  del   Consiglio
d'Europa,  estendere  l'applicazione   della   presente   Convenzione
(riveduta) ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La
Convenzione(riveduta) entrera' in  vigore  nei  confronti  di  questo
territorio sei mesi dopo la data di  ricevimento  della  notifica  da
parte del Segretario Generale. 
  3. Ogni dichiarazione resa in virtu' dei due  paragrafi  precedenti
potra' essere ritirata per quanto concerne ogni territorio  designato
in questa dichiarazione, da una notifica  indirizzata  al  Segretario
Generale. Il ritiro avra' luogo sei mesi dopo la data di  ricevimento
della notifica da parte del Segretario Generale .