(Convenzione-art. 17)
  Articolo 17 
 
  1. Ogni parte puo' in qualsiasi  momento,  denunciare  la  presente
Convenzione  (riveduta)  indirizzando  una  notifica  al   Segretario
Generale del Consiglio d'Europa. 
  2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data  di  ricevimento
della notifica da parte del Segretario Generale.