(Convenzione-art. 18)
  Articolo 18 
 
  Il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del Consiglio d'Europa,  agli  altri  Stati  parti  alla
Convenzione culturale europea nonche' ad ogni Stato ed alla Comunita'
economica europea che ha aderito o che e' stata invitata  ad  aderire
alla presente Convenzione (riveduta): 
  i. ogni firma; 
  ii. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione,  di
approvazione o di adesione; 
  iii. ogni data di entrata  in  vigore  della  presente  Convenzione
(riveduta) in conformita' ai suoi articoli 14, 15 e 16; 
  iv.  ogni  altro  atto,  notifica  o  comunicazione  relativa  alla
presente Convenzione (riveduta). 
  In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine,
hanno firmato la presente Convenzione (riveduta). 
  Fatto a La Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese ed in inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa  ne  comunichera'  copia  certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio  d'Europa,  agli
altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, nonche' ad ogni
Stato non membro o  alla  Comunita'  economica  europea  invitati  ad
aderire alla presente Convenzione (riveduta).