Articolo 18 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea nonche' ad ogni Stato ed alla Comunita' economica europea che ha aderito o che e' stata invitata ad aderire alla presente Convenzione (riveduta): i. ogni firma; ii. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; iii. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta) in conformita' ai suoi articoli 14, 15 e 16; iv. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione (riveduta). In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione (riveduta). Fatto a La Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, nonche' ad ogni Stato non membro o alla Comunita' economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione (riveduta).