(Accordo-art. 53)
                              Art. 53. 
                             Emendamenti 
 
  (1)  Il  presente  Accordo  puo'  essere  emendato  solo  con   una
risoluzione del Consiglio dei  Governatori,  approvata  mediante  una
votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. 
  (2) Nonostante  quanto  previsto  dal  paragrafo  1,  e'  richiesta
l'unanimita' del Consiglio dei Governatori per l'approvazione di ogni
emendamento che modifichi: 
    i) il diritto di recedere dalla Banca; 
    ii) la limitazione della responsabilita' di  cui  all'articolo  7
paragrafi 3 e 4; e 
    iii) i diritti relativi all'acquisto di capitale sociale  di  cui
all'articolo 5 paragrafo 4. 
  (3) Ogni proposta di emendamento del presente Accordo, formulata da
un membro o  dal  Consiglio  di  amministrazione,  va  comunicata  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Governatori,  che  la  sottopone  al
Consiglio stesso. In caso  di  adozione  dell'emendamento,  la  Banca
certifica il fatto con una  nota  ufficiale  indirizzata  a  tutti  i
membri. L'emendamento entra in vigore, per tutti i  membri,  tre  (3)
mesi dopo la data della nota ufficiale, a meno che il  Consiglio  dei
Governatori non abbia disposto altrimenti.