Art. 53. Emendamenti (1) Il presente Accordo puo' essere emendato solo con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. (2) Nonostante quanto previsto dal paragrafo 1, e' richiesta l'unanimita' del Consiglio dei Governatori per l'approvazione di ogni emendamento che modifichi: i) il diritto di recedere dalla Banca; ii) la limitazione della responsabilita' di cui all'articolo 7 paragrafi 3 e 4; e iii) i diritti relativi all'acquisto di capitale sociale di cui all'articolo 5 paragrafo 4. (3) Ogni proposta di emendamento del presente Accordo, formulata da un membro o dal Consiglio di amministrazione, va comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone al Consiglio stesso. In caso di adozione dell'emendamento, la Banca certifica il fatto con una nota ufficiale indirizzata a tutti i membri. L'emendamento entra in vigore, per tutti i membri, tre (3) mesi dopo la data della nota ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non abbia disposto altrimenti.