(Accordo-art. 54)
                              Art. 54. 
                           Interpretazione 
 
  (1) Ogni divergenza sull'interpretazione  o  sull'applicazione  del
presente Accordo insorta fra un membro e la Banca o fra  due  o  piu'
membri della Banca e' sottoposta  alla  decisione  del  Consiglio  di
amministrazione. Se la decisione interessa particolarmente un  membro
non rappresentato da un Amministratore  della  propria  nazionalita',
tale membro puo' farsi rappresentare direttamente nel  Consiglio  per
la durata dell'esame  della  divergenza;  il  rappresentante  non  ha
tuttavia diritto di voto. Tale  diritto  di  farsi  rappresentare  e'
disciplinato dal Consiglio dei Governatori. 
  (2) In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha preso
una decisione in virtu' del paragrafo 1, ogni  membro  puo'  chiedere
che la divergenza sia portata al Consiglio dei  Governatori,  la  cui
decisione e' inappellabile. Nell'attesa della decisione del Consiglio
dei Governatori, la Banca puo',  in  quanto  lo  ritenga  necessario,
agire conformemente alla decisione del Consiglio di amministrazione.