Art. 54. Interpretazione (1) Ogni divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo insorta fra un membro e la Banca o fra due o piu' membri della Banca e' sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Se la decisione interessa particolarmente un membro non rappresentato da un Amministratore della propria nazionalita', tale membro puo' farsi rappresentare direttamente nel Consiglio per la durata dell'esame della divergenza; il rappresentante non ha tuttavia diritto di voto. Tale diritto di farsi rappresentare e' disciplinato dal Consiglio dei Governatori. (2) In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha preso una decisione in virtu' del paragrafo 1, ogni membro puo' chiedere che la divergenza sia portata al Consiglio dei Governatori, la cui decisione e' inappellabile. Nell'attesa della decisione del Consiglio dei Governatori, la Banca puo', in quanto lo ritenga necessario, agire conformemente alla decisione del Consiglio di amministrazione.