(Accordo-art. 55)
                              Art. 55. 
                              Arbitrato 
 
  Ogni controversia fra la Banca e un Paese che ha cessato di  essere
membro oppure fra la Banca e un membro dopo  la  decisione  di  porre
fine alle attivita' della Banca e' sottoposta a un tribunale  di  tre
arbitri: uno nominato dalla Banca, uno dal Paese interessato  e  uno,
tranne intesa contraria fra le  parti,  dal  Presidente  della  Corte
internazionale di giustizia o  da  un'altra  autorita'  eventualmente
designata nei regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. Una
votazione a maggioranza assoluta degli  arbitri  e'  sufficiente  per
raggiungere una decisione inappellabile e vincolante per le parti. Il
terzo  arbitro  ha  facolta'   di   risolvere   eventuali   questioni
procedurali in caso di disaccordo fra le parti.