(Accordo-art. 56)
                              Art. 56. 
                         Approvazione tacita 
 
  Ogni qualvolta e' richiesta l'approvazione di un  membro  affinche'
la Banca possa  agire,  salvo  nei  casi  previsti  dall'articolo  53
paragrafo 2, tale approvazione e' considerata  data  a  meno  che  il
Paese  in  questione  non  avanzi  un'obiezione  entro   un   termine
ragionevole  fissatogli   dalla   Banca   all'atto   della   notifica
dell'azione proposta.