Art. 56. Approvazione tacita Ogni qualvolta e' richiesta l'approvazione di un membro affinche' la Banca possa agire, salvo nei casi previsti dall'articolo 53 paragrafo 2, tale approvazione e' considerata data a meno che il Paese in questione non avanzi un'obiezione entro un termine ragionevole fissatogli dalla Banca all'atto della notifica dell'azione proposta.