ALLEGATO C (Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h) OPERAZIONI DI RECUPERO N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente: R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R 2 Rigenerazione/recupero di solventi R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le opeazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indi- cate da R 1 a R 10 R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indi- cate da R 1 e R 11 R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 e R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).