(Patto internazionale-art. 46)
                             Articolo 46 
 
  Nessuna disposizione del presente Patto puo' essere interpretata in
senso lesivo e disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli
statuti degli istituti  specializzati  che  definiscono  le  funzioni
rispettive dei vari organi  delle  Nazioni  Unite  e  degli  istituti
specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.