(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 12)
                             Articolo 12 
 
                     Oggetti ed animali ammessi 
 
  §  1  Il  viaggiatore  puo'  recare  con  se'  oggetti   facilmente
trasportabili (colli a mano), nonche'  animali  vivi  in  conformita'
alle Condizioni generali di trasporto. Peraltro, il viaggiatore  puo'
recare con se' oggetti ingombranti in conformita'  alle  disposizioni
particolari contenute nelle Condizioni generali  di  trasporto.  Sono
esclusi dal trasporto gli oggetti o gli animali  di  natura  tale  da
recare noia o incomodo ai viaggiatori o causare un danno. 
  § 2 Il viaggiatore puo' spedire, in  quanto  bagaglio,  oggetti  ed
animali conformemente alle Condizioni generali di trasporto. 
  § 3 Il trasportatore puo' ammettere  il  trasporto  di  veicoli  in
occasione  di  un  trasporto  di  viaggiatori  in  conformita'   alle
disposizioni  particolari  contenute  nelle  Condizioni  generali  di
trasporto. 
  § 4 Il trasporto di merci pericolose come  colli  a  mano,  bagagli
nonche' all'interno o  sopra  veicoli  i  quali,  in  conformita'  al
presente Titolo sono trasportati per ferrovia, deve  essere  conforme
al Regolamento sul trasporto internazionale ferroviario  delle  merci
pericolose (RID)