Articolo 12 Oggetti ed animali ammessi § 1 Il viaggiatore puo' recare con se' oggetti facilmente trasportabili (colli a mano), nonche' animali vivi in conformita' alle Condizioni generali di trasporto. Peraltro, il viaggiatore puo' recare con se' oggetti ingombranti in conformita' alle disposizioni particolari contenute nelle Condizioni generali di trasporto. Sono esclusi dal trasporto gli oggetti o gli animali di natura tale da recare noia o incomodo ai viaggiatori o causare un danno. § 2 Il viaggiatore puo' spedire, in quanto bagaglio, oggetti ed animali conformemente alle Condizioni generali di trasporto. § 3 Il trasportatore puo' ammettere il trasporto di veicoli in occasione di un trasporto di viaggiatori in conformita' alle disposizioni particolari contenute nelle Condizioni generali di trasporto. § 4 Il trasporto di merci pericolose come colli a mano, bagagli nonche' all'interno o sopra veicoli i quali, in conformita' al presente Titolo sono trasportati per ferrovia, deve essere conforme al Regolamento sul trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)