(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                              Verifica 
 
  § 1 Il trasportatore ha il diritto, in caso  di  grave  presunzione
d'inosservanza delle condizioni di trasporto, di verificare  che  gli
oggetti (colli a mano, bagagli, veicoli compresi il  loro  carico)  e
gli animali trasportati corrispondano alle condizioni  di  trasporto,
quando le leggi e le prescrizioni dello Stato in cui la verifica deve
aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore  deve  essere  invitato  ad
assistere alla verifica. Se non si presenta, o  se  non  puo'  essere
rintracciato,  il   trasportatore   deve   chiamare   due   testimoni
indipendenti. 
  § 2 Qualora sia constatato che le condizioni di trasporto non  sono
state rispettate, il trasportatore puo' esigere  dal  viaggiatore  il
pagamento delle spese per la verifica.