(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
Prescrizioni  comuni  ai  segnali  descritti  nell'Annesso  4   della
                        presente Convenzione. 
1. I segnali di divieto o di restrizione  ed  i  segnali  di  obbligo
saranno posti nelle immediate  vicinanze  del  luogo  in  cui  inizia
l'obbligo, la restrizione o il divieto e potranno essere ripetuti  se
le Autorita'  competenti  lo  ritengano  necessario.  Tuttavia,  essi
potranno, quando le autorita'  competenti  lo  riterranno  utile  per
ragioni di visibilita' o per avvertire gli utenti in anticipo, essere
posti ad una distanza appropriata  prima  del  luogo  in  cui  inizia
l'obbligo, la restrizione o il divieto. Sotto i segnali  posti  prima
del luogo dove s'impone l'obbligo, la restrizione o il divieto, sara'
posto un pannello supplementare conforme al modello 1 dell'Annesso 7. 
2. I segnali di prescrizione posti perpendicolarmente al segnale  che
indica il nome del centro abitato, o poco dopo tale segnale, indicano
che la prescrizione si applica in tutto il centro abitato,  salvo  il
caso in cui un'altra prescrizione sara' resa nota da altri segnali su
alcuni tratti di strada nel centro abitato.