(Allegato F)
                             ALLEGATO F 
                                     (Previsto dall'art. 43, Comma 3) 
         REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E 
    LA RIUTILIZZABILITA' E LA RECUPERABILITA' (IN PARTICOLARE LA 
                  RICICLABILITA') DEGLI IMBALLAGGI 
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi 
    - Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume  e
il peso al minimo necessario per garantire il necessario  livello  di
sicurezza, igiene e accettabilita' tanto per  il  prodotto  imballato
quanto per il consumatore. 
    - Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e  commercializzati  in
modo  da  permetterne  il  reimpiego  o  il  recupero,  compreso   il
riciclaggio, e da ridurne al  minimo  l'impatto  sull'ambiente  se  i
rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di  gestione  dei
rifiuti di imballaggio sono smaltiti. 
    - Gli imballaggi sono fabbricati  in  modo  che  la  presenza  di
metalli nocivi e  di  altre  sostanze  e  materiali  pericolosi  come
costituenti del materiale di imballaggio o  di  qualsiasi  componente
dell'imballaggio sia limitata al minimo  con  riferimento  alla  loro
presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione
se gli imballaggi o  i  residui  delle  operazioni  di  gestione  dei
rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati. 
2. Requisiti per la riutilizzabilita' di un imballaggio 
    I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente: 
    - le proprieta' fisiche  e  le  caratteristiche  dell'imballaggio
devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in  condizioni
di impiego normalmente prevedibili; 
    - possibilita' di trattare gli imballaggi usati  per  ottemperare
ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori. 
    -  osservanza  dei  requisiti  specifici   per   gli   imballaggi
recuperabili se l'imballaggio non e' piu' utilizzato e diventa quindi
un rifiuto. 
3. Requisiti per la recuperabilita' di un imballaggio 
    a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del 
materiale 
    L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire  il
riciclaggio di una determinata  percentuale  in  peso  dei  materiali
usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando  le
norme in vigore nella Comunita' europea. La  determinazione  di  tale
percentuale  puo'  variare  a  seconda  del  tipo  di  materiale  che
costituisce l'imballaggio. 
    b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia 
    I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero  energetico
devono avere un valore calorico minimo inferiore  per  permettere  di
ottimizzare il recupero energetico; 
    c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost 
    I rifiuti di imballaggio trattati  per  produrre  compost  devono
essere sufficientemente biodegradabili in modo da non  ostacolare  la
raccolta separata e il processo o l'attivita' di compostaggio in  cui
sono introdotti. 
    d) Imballaggi biodegradabili 
    I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere  di  natura
tale da poter subire una decomposizione fisica,  chimica,  termica  o
biologica grazie alla quale la maggior parte del  compost  risultante
finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.