(Allegato I)
                           ((Allegato "I" 
              CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI 
  H1 "Esplosivo": sostanze e  preparati  che  possono  esplodere  per
effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti  e  agli  attriti
piu' del dinitrobenzene; 
  H2 "Comburente": sostanze e preparati che,  a  contatto  con  altre
sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte  reazione
esotermica; 
  H3 - A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: 
  - liquidi il cui punto di infiammabilita e' inferiore a 21 C 
(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o 
  - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto 
di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o 
  - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di
una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi 
anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o 
  - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione 
normale, o 
  - che, a contatto con  l'acqua  o  l'aria  umida,  sprigionano  gas
facilmente infiammabili in quantita' pericolose; 
  H3 - B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di
infiammabilita' e' pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C; 
  H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui  contatto
immediato, prolungato o ripetuto  con  la  pelle  o  le  mucose  puo'
provocare una reazione infiammatoria; 
  H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare  rischi  per  la  salute  di
gravita' limitata; 
  H6 "Tossico": sostanze  e  preparati  (comprese  le  sostanze  e  i
preparati  molto  tossici)  che,   per   inalazione,   ingestione   o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute  gravi,
acuti o cronici e anche la morte; 
  H7  "Cancerogeno":  sostanze  e  preparati  che,  per   inalazione,
ingestione o penetrazione  cutanea,  possono  produrre  il  cancro  o
aumentarne la frequenza; 
  H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a  contatto  con  tessuti
vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; 
  H9 "Infettivo": sostanze contenenti  microrganismi  vitali  o  loro
tossine, conosciute  o  ritenute  per  buoni  motivi  come  cause  di
malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; 
  H10  "Teratogeno":  sostanze  e  preparati  che,  per   inalazione,
ingestione o penetrazione  cutanea,  possono  produrre  malformazioni
congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; 
  H11  "Mutageno":  sostanze  e  preparati   che,   per   inalazione,
ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti  genetici
ereditari o aumentarne la frequenza; 
  H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria  o  un
acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; 
  H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione,  di  dare
origine in qualche modo  ad  un'altra  sostanza,  ad  esempio  ad  un
prodotto di lisciviazione  avente  una  delle  caratteristiche  sopra
elencate; 
  H14 "Ecotossico": sostanze e preparati  che  presentano  o  possono
presentare rischi immediati  o  differiti  per  uno  o  piu'  settori
dell'ambiente. 
 Note. 
  1. L'attribuzione delle caratteristiche di  pericolo  "tossico"  (e
"molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante"  e'  effettuata
secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte  II.B
della  direttiva  67/548/CEE  del  Consiglio,  del  27  giugno  1967,
concernente  il  ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  ed  amministrative  relative   alla   classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose,  nella
versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio. 
  2.  Per  quanto  concerne  l'attribuzione   delle   caratteristiche
"cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato
delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per
la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II
D)  della  direttiva  67/548/CEE,  nella  versione  modificata  dalla
direttiva 83/467/CEE della Commissione. 
 Metodi di prova. 
  I metodi di prova sono intesi a conferire un significato  specifico
alle definizioni di cui all'allegato I. 
  I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V  della
direttiva  67/548/CEE,  nella  versione  modificata  dalla  direttiva
84/449/CEE della  Commissione  o  dalle  successive  direttive  della
Commissione  che  adeguano  al   progresso   tecnico   la   direttiva
67/548/CEE.  Questi  metodi  sono   basati   sui   lavori   e   sulle
raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in 
particolare su quelli dell'OCSE.))