Art. 327. 
 
            Pluralita' di violazioni e misure correttive 
 
  1.  Qualora  vengano  accertate  piu'   violazioni   della   stessa
disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le
quali  sia  prevista  l'applicazione   di   sanzioni   amministrative
pecuniarie, attraverso una pluralita' di azioni od omissioni  la  cui
reiterazione    sia     dipesa     dalla     medesima     disfunzione
dell'organizzazione  dell'impresa   o   dell'intermediario,   l'ISVAP
provvede alla contestazione degli addebiti  secondo  quanto  previsto
all'articolo  326,  comma  1,  primo  periodo,  e   con   lo   stesso
provvedimento  fissa  un  termine   perentorio,   non   superiore   a
centottanta giorni entro  il  quale  la  parte  deve  effettuare  gli
interventi necessari per eliminare la  disfunzione  riscontrata,  nel
caso ritenga di avvalersi di tale facolta'. 
  2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al  comma
1, deve darne comunicazione  all'ISVAP,  entro  sessanta  giorni  dal
provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalita',
caratteristiche  ed  effetti  attesi.   La   comunicazione   preclude
l'esercizio  della  facolta'  di  estinguere  le  violazioni  con  il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2,  nei
casi in cui cio' sia consentito dall'articolo 328. 
  3. Se la parte comunica che non intende effettuare  gli  interventi
richiesti, ovvero omette di pronunciarsi entro  sessanta  giorni  dal
provvedimento di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere  il
termine per il pagamento in misura  ridotta  ai  sensi  dell'articolo
326, comma 2, ove consentito, o per presentare  il  reclamo  previsto
dall'articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa  l'applicazione  della
sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue
secondo quanto previsto all'articolo 326, commi 5 e 6. 
  4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facolta'  prevista
dal comma 2, l'ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine
assegnato per eliminare  la  disfunzione  riscontrata,  verifica  che
siano state adottate le misure correttive e  ne  comunica  gli  esiti
alla parte  del  procedimento.  L'adozione  delle  misure  correttive
secondo  le   modalita'   e   le   caratteristiche   indicate   nella
comunicazione   all'ISVAP   rende   applicabile   un'unica   sanzione
amministrativa pecuniaria,  sostitutiva  di  quelle  derivanti  dalle
violazioni della medesima  disposizione,  che  sara'  determinata  in
misura non inferiore ad euro cinquantamila e non  superiore  ad  euro
cinquecentomila.   Eventuali   rilievi   formulati   dall'ISVAP   non
precludono  l'applicazione  della  sanzione  sostitutiva,   ma   sono
valutati in sede di determinazione della sanzione stessa. 
  5. Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  dell'esito  delle
verifiche   effettuate   dall'ISVAP,   la   parte   puo'   presentare
osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'ISVAP sulle misure
correttive adottate. In ogni caso l'ISVAP trasmette alla  Commissione
consultiva sui procedimenti sanzionatori una  relazione  sullo  stato
delle misure adottate ai fini della proposta di determinazione  della
sanzione sostitutiva.