Art. 550 
                     Somministrazione dei fondi 
 
1. A favore delle direzioni di amministrazione sono disposte aperture
di credito da commutarsi in  quietanze  di  entrata  a  valere  sulle
contabilita' speciali, aperte presso le tesorerie provinciali: 
a) per il pagamento degli emolumenti al personale; 
b) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori. 
2. Le aperture di credito  devono  contenere,  oltre  all'indicazione
della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del
bilancio  sul  quale  sono  effettuate,  nonche'   la   clausola   di
commutabilita' a favore delle contabilita' speciali.