Art. 663 
 
                         Attitudine militare 
 
1. Al termine di ogni anno scolastico  il  comandante  della  scuola,
previo parere dell'apposito organo collegiale, valuta ciascun allievo
sotto il  profilo  dell'attitudine  militare.  Nella  valutazione  il
comandante tiene conto: 
a) del senso del dovere, della responsabilita' e della disciplina; 
b) delle doti intellettive; 
c) dell'attitudine fisica; 
d) del complesso delle qualita' morali e di carattere. 
2. Per gli allievi della scuola navale militare la valutazione di cui
al comma 1 avviene dopo l'eventuale campagna navale di  istruzione  e
tiene conto anche delle attitudini alla vita navale.