Art. 663 Attitudine militare 1. Al termine di ogni anno scolastico il comandante della scuola, previo parere dell'apposito organo collegiale, valuta ciascun allievo sotto il profilo dell'attitudine militare. Nella valutazione il comandante tiene conto: a) del senso del dovere, della responsabilita' e della disciplina; b) delle doti intellettive; c) dell'attitudine fisica; d) del complesso delle qualita' morali e di carattere. 2. Per gli allievi della scuola navale militare la valutazione di cui al comma 1 avviene dopo l'eventuale campagna navale di istruzione e tiene conto anche delle attitudini alla vita navale.