Art. 664 Graduatorie finali 1. Al termine dell'anno scolastico per ciascun corso di studi e' formata, tra gli allievi che hanno conseguito la promozione scolastica e l'idoneita' nell'attitudine militare, una graduatoria di merito in base ai voti scolastici e al voto conseguito nell'attitudine militare. 2. La graduatoria di merito e' formata anche al termine dell'ultimo anno di corso, a seguito del conseguimento del diploma di Stato. 3. Gli allievi che hanno contratto uno o piu' debiti formativi, ammessi a frequentare la classe successiva, sono inseriti nella graduatoria di merito dopo gli allievi promossi. 4. La graduatoria di merito e' formata sommando la media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle varie discipline e il voto di attitudine militare espressi in decimi. 5. Nella graduatoria finale, a parita' di punteggio complessivo, e' data la precedenza all'allievo con la votazione in attitudine militare piu' elevata. A parita' anche di questo, e' data la precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianita' nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione alla classe superiore. 6. Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al nuovo corso, sono collocati, a seconda del corso, nell'ordine di graduatoria dopo gli allievi della prima classe vincitori del concorso o dopo gli allievi della seconda o terza classe promossi, conservando fra loro l'ordine di anzianita' che avevano in precedenza. 7. Al termine di ciascun quadrimestre e al termine dell'anno scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto contenente elementi di informazione sulle valutazioni scolastiche e attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti della scuola. 8. Gli allievi che hanno conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica presso la scuola e che partecipino al concorso per l'accesso alle rispettive accademie militari hanno preferenza in graduatoria, a parita' di merito.