Art. 666 
 
                    Disciplina e doveri generali 
 
1. Gli allievi sono tenuti all'osservanza  delle  norme  disciplinari
previste per gli istituti statali di istruzione secondaria e anche al
rispetto delle regole della disciplina militare stabilite dal codice,
dal presente regolamento e dalle disposizioni  interne  appositamente
emanate.