Art. 127. 
 
  Le molazze e le macchine simili debbono  essere  circondate  da  un
riparo atto ad evitare possibili offese dagli  organi  lavoratori  in
moto. 
  Le aperture di scarico  della  vasca  debbono  essere  costruite  o
protette in modo da impedire  che  le  mani  dei  lavoratori  possano
venire in contatto con gli organi mobili della macchina.