Art. 205. 
 
  I movimenti delle gabbie e delle benne  nei  pozzi  debbono  essere
regolati da segnalazioni convenzionali nettamente percepibili e  tali
da non dar luogo a confusione fra stazioni diverse. 
  Speciale segnale convenzionale, ottico  ed  acustico,  deve  essere
riservato e trasmesso quando si tratti di trasporto di persone. 
  Le segnalazioni debbono  essere  stabilite  dalla  direzione  della
miniera e chiaramente riportate su apposite tabelle in ogni stazione. 
  La segnalazione di fermata della gabbia deve essere data con un sol
colpo. 
  Nelle stazioni dove prestano  servizio  ingabbiatori,  solo  questi
debbono trasmettere i segnali. 
  I dispositivi elettrici  di  segnalazione  devono  essere  tali  da
impedire la trasmissione simultanea di segnali da piu' stazioni.