Art. 486. 
                         Personale direttivo 
 
  1. Al personale direttivo delle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,
compreso quello appartenente alle istituzioni educative  statali,  e'
riconosciuto, ai fini giuridici ed economici  e  nella  misura  della
meta', soltanto il servizio di ruolo  effettivamente  prestato  nella
carriera di provenienza. 
  2.  Al  personale  direttivo  delle  scuole  elementari  statali  o
parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque  prestato  e'
riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. 
  3. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti
da altre leggi per il  riconoscimento  del  servizio  ai  fini  della
carriera. 
  4. I provvedimenti relativi  al  riconoscimento  dei  servizi  sono
adottati dal provveditore agli studi sia per  i  presidi  sia  per  i
direttori didattici.