Art. 488. Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo 1. L'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, resa con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, e' valutabile nella stessa carriera agli effetti di cui all'articolo 485, come servizio non di ruolo, solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
Nota all'art. 488: - La legge n. 49/1987 detta la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.