Art. 490. Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici 1. Il riconoscimento dei servizi non e' disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino gia' considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali. 2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi. 3. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili. 4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo. 5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1 luglio 1975.