Art. 490. 
         Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici 
 
  1. Il riconoscimento dei servizi non e' disposto per i servizi  non
di ruolo compresi in periodi che risultino gia' considerati  servizio
di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da
leggi speciali. 
  2. I benefici  di  cui  ai  precedenti  articoli  assorbono  quelli
previsti da altre leggi. 
  3. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in  applicazione  di
norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili  con  quelli
previsti  dal  presente   testo   unico   se   relativi   a   periodi
precedentemente non riconoscibili. 
  4. I riconoscimenti di servizi  previsti  dai  precedenti  articoli
sono disposti all'atto della conferma in ruolo. 
  5. Le nuove misure per  il  riconoscimento  dei  servizi,  previsti
dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore  al  1›
luglio 1975.